(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 21 del 27 maggio 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  17 della legge regionale 27
luglio 1977, n. 33, cosi' come sostituito  dall'art.  3  della  legge
regionale 6 giugno 1980, n. 71, sono inseriti i seguenti commi:
   "Sono  fatti  salvi  altresi'  i  normali  interventi di sfalcio e
fresatura per la pulizia e manutenzione  di  tutti  i  corpi  d'acqua
superficiali,  mediante  riduzione  della vegetazione spontanea, onde
consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la  loro
percorribilita',   nonche'   gli   interventi   manutentivi  connessi
all'ordinato esercizio agricolo  e  quello  ordinati  ed  autorizzati
dalle autorita' competenti".
   "Sono  altresi'  fatti  salvi  i  normali  interventi di pulizia e
manutenzione lungo le rive dei  corpi  d'acqua,  le  separazioni  dei
torrenti agrari e gli arginelli di campagna".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 22 maggio 1987
                                          Il vice Presidente: FINETTI
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1987 e
vistata dal commissario del Governo con nota del 13 maggio 1987 prot.
22802/1034).