(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 21 del 27 maggio 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Dopo il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 71, sono inseriti i seguenti commi: "Sono fatti salvi altresi' i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilita', nonche' gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo e quello ordinati ed autorizzati dalle autorita' competenti". "Sono altresi' fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei torrenti agrari e gli arginelli di campagna". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 22 maggio 1987 Il vice Presidente: FINETTI (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 maggio 1987 prot. 22802/1034).